di Ferdinando Boero
Si chiede di inserire l’ambiente (inteso come biodiversità ed ecosistemi) nella prima parte della Costituzione, dove si sanciscono i valori fondanti del nostro vivere civile. L’Articolo 9 tutela il paesaggio e il patrimonio culturale. Nell’Art. 117 arriva l’ambiente, con la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. L’equivoco paesaggio-ambiente va chiarito. Il paesaggio è quello che percepiamo osservando l’ambiente, è una struttura. Gli ecosistemi racchiudono le funzioni che garantiscono il persistere e la salute di quella struttura. Il paesaggio è studiato da architetti, artisti, storici dell’arte, mentre gli ecosistemi sono studiati dagli ecologi. Il paesaggio è “anatomia”, gli ecosistemi sono “fisiologia”. Inoltre, soprattutto in Italia, il paesaggio è plasmato da millenni di azione umana, è un prodotto culturale. Dare importanza al paesaggio equiparandolo alla natura è frutto di carenze di cultura scientifica in chi ha, magari, grande cultura umanistica. Al tempo della scrittura della Costituzione il rapporto con l’ambiente era totalmente incentrato su di noi. Lo conferma l’art. 44: Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. La parola “sfruttamento”, visto quello che abbiamo combinato con l’agricoltura intensiva, i pesticidi e i fertilizzanti, assume un significato non molto limpido. Come lo sfruttamento sia “razionale” potrebbe essere dibattuto. Oggi si direbbe “sostenibile”.